mercoledì 7 ottobre 2015

Il matrimonio è naturale e sacro Nessuna autorità o prassi può scioglierlo

 
La Sacra Famiglia
di Raymond Leo Burke*
 
Al momento attuale nella Chiesa non esiste una materia più importante da trattare della verità sul matrimonio. In un mondo nel quale l’integrità del matrimonio è sotto attacco già da molti decenni, la Chiesa è rimasta sempre l’araldo fedele della verità del piano di Dio per l’uomo e la donna, nella unione fedele, indissolubile e procreativa del matrimonio. Nel presente momento, certamente sotto la pressione di una cultura totalmente secolarizzata, confusione e perfino errore sono entrati nella Chiesa e minacciano di indebolire o compromettere gravemente la testimonianza della Chiesa, a detrimento della intera società.
 
La confusione e l’errore sono diventati evidenti a tutti durante la recente sessione della Terza Assemblea Straordinaria del Sinodo dei Vescovi, dedicata alla discussione del tema “Le sfide pastorali sulla famiglia nel contesto della evangelizzazione”, e tenuta nel mese di ottobre del 2014. La relazione presentata dopo la prima settimana di discussioni nel Sinodo ha reso spaventosamente chiara la gravità della situazione. La relazione stessa mancava di qualsiasi riferimento consistente al costante magistero della Chiesa sul matrimonio e si presentava come un manifesto, un tipo di incitamento ad un nuovo approccio alle questioni fondamentali della sessualità umana nella Chiesa, un approccio chiamato rivoluzionario, e non senza ragione, dai mezzi di comunicazione secolari. Infatti, il documento è stato rivoluzionario nel senso che è staccato da quello che la Chiesa ha sempre insegnato e praticato per quanto riguarda il matrimonio.
 
Adesso alla vigilia della XIV Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi nella quale l’oggetto è “La vocazione e la missione della famiglia nella Chiesa e nel mondo contemporaneo”, vorrei offrire delle considerazioni canoniche essenziali. Dico “essenziali” perché è importante ricordare che l’istituto stesso del Sinodo dei Vescovi ha necessariamente un aspetto giuridico per garantire che l’istituto serva correttamente al bene della Chiesa. Il matrimonio e il suo frutto più bello, la famiglia, hanno anche un essenziale aspetto giuridico che garantisce il giusto rapporto tra gli sposi che costituiscono il matrimonio e tra gli sposi e tutti quanti che si rapportano al matrimonio concreto quale istituto pubblico e precisamente quale istituto fondamentale della società stessa – la prima cellula della società e la Chiesa domestica.
 
Prima presenterò delle considerazioni canoniche sul Sinodo stesso e poi delle considerazioni canoniche intorno ai temi presentati per la discussione dei Padri Sinodali tramite l’Instrumentum laboris della XIV Assemblea Generale Ordinaria.
 
Considerazioni canoniche sul Sinodo dei Vescovi
 
1. La natura del Sinodo dei Vescovi
 
Frequentemente nelle presentazioni vulgate dei lavori del Sinodo dei Vescovi, si è data l’impressione che la dottrina e la prassi perenne della Chiesa saranno alterate con una votazione a maggioranza dei Padri Sinodali. Ma il Sinodo dei Vescovi non ha l’autorità di cambiare dottrina e disciplina. La natura e lo scopo del Sinodo dei Vescovi sono descritti nel can. 342 del Codice di Diritto Canonico, che riporto verbalmente:
Il sinodo dei Vescovi è un’assemblea di Vescovi i quali, scelti dalle diverse regione dell’orbe, si riuniscono in tempi determinati per favorire una stretta unione fra il Romano Pontefice e i Vescovi, e per prestare aiuto con i loro consigli al Romano Pontefice stesso nella salvaguardia e nell’incremento della fede e dei costumi, nell’osservanza e nel consolidamento della disciplina ecclesiastica e inoltre per studiare i problemi riguardanti l’attività della Chiesa nel mondo1 .
 
Il Sinodo dei Vescovi non è convocato dal Romano Pontefice per suggerire cambiamenti nella dottrina e disciplina della Chiesa, ma piuttosto per assistere il Romano Pontefice nella salvaguardia e nella promozione della sana dottrina riguardante la fede e i costumi, e nel rafforzamento della disciplina per la quale le verità della fede sono vissute nella prassi.
 
È importante ricordare che il canone stesso è tratto dal Motu proprio Apostolica sollicitudo con il quale il Beato Papa Paolo VI ha istituto il Sinodo dei Vescovi al termine del Concilio Ecumenico Vaticano II. Dal Motu proprio e dalle norme che lo hanno messo in pratica è chiaro che il Sinodo esiste per favorire la comunione nella Chiesa, dando al Romano Pontefice un particolare istituto perché egli possa ricevere l’aiuto dell’episcopato disperso in tutto il mondo nel suo servizio petrino. Ricordo le parole della Costituzione dommatica sulla Chiesa, Lumen gentium, del Concilio Ecumenico Vaticano II:
Questo sacrosanto sinodo, seguendo le orme del concilio vaticano primo, insegna e dichiara con esso che Gesù Cristo, pastore eterno, ha edificato la santa chiesa e ha mandato gli apostoli come egli stesso era stato mandato dal Padre (cf. Gv. 20, 21), e ha voluto che i loro successori, cioè i vescovi, fossero fino alla fine dei tempi pastori nella sua chiesa. Affinché lo stesso episcopato fosse uno e indiviso, prepose agli altri apostoli il beato Pietro e in lui stabilì il principio e il fondamento perpetuo e visibile dell’unità della fede e della comunione2 .
 
Chiaramente, l’istituto del Sinodo dei Vescovi è uno strumento privilegiato del rapporto tra i Vescovi quali successori degli Apostoli e il Romano Pontefice quale successore di San Pietro. Il rapporto è essenziale alla vita della Chiesa ed è molto delicato. Per questo motivo, anche se non c’è tempo oggi di farlo, è importante studiare in profondità l’istituto del Sinodo dei Vescovi, dalla sua costituzione, per evitare distorsioni dannose per la Chiesa universale.
 
Considerando le sfide che gli sposi e la famiglia affrontano nella cultura odierna, è evidente che l’aiuto principale che il Sinodo dei Vescovi dovrebbe offrire al Romano Pontefice è la discussione dei mezzi per preparare più profondamente le coppie che intendono sposarsi, per accompagnarle specialmente nei primi anni di matrimonio, e per aiutare le coppie che si trovano in difficoltà e perfino in uno stato che non corrisponde alla verità del matrimonio come Dio l’ha creato dall’inizio, e che Cristo, insistendo sulla verità del matrimonio, lo ha restituito alla sua bellezza originale.
 
Infatti, la discussione sul matrimonio e sulla famiglia durante l’assemblea del Sinodo nell’ottobre del 2014 è stata presentata in termini di evangelizzazione. L’appello frequente di Papa Francesco alla Chiesa, di andare nelle periferie, ha come scopo l’evangelizzazione della gente che vive nelle periferie. Tale evangelizzazione, secondo l’insegnamento di Papa Giovanni Paolo II, ci porta a raggiungere la “«misura alta» della vita cristiana ordinaria”3  che è “raccolta dal Vangelo e dalla viva Tradizione” nella Chiesa4 . Il Sinodo perciò ha il compito di suggerire i modi per la Chiesa d’essere più fedele alla verità sul matrimonio e sulla famiglia, insegnataci dal Vangelo e dalla Tradizione viva. Per quanto riguarda il matrimonio cristiano e la famiglia, e la chiamata all’evangelizzazione, già nella Familiaris consortio Papa Giovanni Paolo II ha dichiarato che “la famiglia cristiana […] è la prima comunità chiamata ad annunciare il Vangelo alla persona umana in crescita e a portarla, attraverso una progressiva educazione e catechesi, alla piena maturità umana e cristiana”5 .
 
La Chiesa e perciò il Sinodo devono dare attenzione speciale alla santità del matrimonio, alla fedeltà, all’indissolubilità e alla procreatività dell’unione matrimoniale. La vita familiare cristiana è necessariamente nella cultura odierna un segno di contraddizione. Il Sinodo deve essere l’occasione per la Chiesa universale di dare ispirazione e forza alle coppie cattoliche per la loro testimonianza alla verità di Cristo, della quale la nostra cultura ha tanto bisogno. Il Sinodo deve essere un aiuto alle famiglie cristiane nell’essere, secondo la descrizione antica, Chiesa domestica, il primo luogo nel quale la fede cattolica è insegnata, celebrata e vissuta. I fedeli vivendo in un matrimonio in difficoltà certamente devono godere dell’attenzione particolare della Chiesa che, ad imitazione del Salvatore, annuncia a loro la verità di Cristo e porta a loro la grazia di Cristo per vivere fedelmente e generosamente la vocazione matrimoniale fino alla fine.
 
2. La “plenitudo potestatis” e la “potestas absoluta”
 
Vorrei accennare anche ad un’altra confusione che è stata diffusa in questo tempo delle due assemblee del Sinodo dei Vescovi sul matrimonio e sulla famiglia. Nella discussione sui mezzi per affrontare il frequente naufragio di matrimoni, alcuni hanno suggerito che la pienezza della potestà (plenitudo potestatis) del Romano Pontefice significa che egli potrebbe sciogliere qualsiasi matrimonio, per dare la possibilità agli sposi divorziati di entrare in una nuova unione.
 
Un tale suggerimento non tiene conto della necessaria distinzione tra la pienezza della potestà e la potestà assoluta. La pienezza di potestà del Romano Pontefice, descritta nel can. 331 del Codice di Diritto Canonico, è al servizio della verità della dottrina e della disciplina nella Chiesa universale. Il Santo Padre esercita il suo potere con totale obbedienza a Cristo e non può prendere provvedimenti contro la verità di Cristo, appellandosi ad una potestà assoluta e perciò arbitraria. In altre parole, sarebbe contraddittorio asserire un potere del Romano Pontefice sopra la legge divina.
 
Rimane allora vera anche per il Romano Pontefice la disciplina contenuta nel can. 1141 del Codice di Diritto Canonico: “Il matrimonio rato e consumato non può essere sciolto da nessuna potestà umana e per nessuna causa, eccetto la morte” 6. La stessa disciplina, di diritto divino, è contenuta nel can. 853 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali.
 
A questo riguardo si deve anche osservare che il naufragio di molti matrimoni non significa che tutti o neanche molti sono naufragati per ragione della nullità del matrimonio. L’esperienza pastorale insegna che molti matrimoni validi naufragano per il peccato, per la mondanità e l’egoismo che sono in se stessi nocivi al proseguimento del patto di amore fedele e duraturo.
 
 
3. Il rapporto tra dottrina e disciplina
 
Per quanto riguarda le questioni canoniche sul matrimonio, e specialmente il processo canonico per la dichiarazione di nullità del matrimonio, è frequentemente asserito che cambiamenti nella disciplina canonica possono essere introdotti senza intaccare in alcun modo la dottrina sull’indissolubilità del matrimonio. Anche il falso suggerimento che il Romano Pontefice possa sciogliere qualsiasi matrimonio in casi speciali – ovviamente non nei casi del legittimo esercizio del potere petrino nello scioglimento di un matrimonio “in favore della fede” – pretende che si possa sciogliere un matrimonio rato e consumato in un caso speciale senza intaccare la dottrina dell’indissolubilità del matrimonio.
 
Ma è più che evidente che un processo inadeguato per arrivare alla verità su un matrimonio accusato di nullità comporterebbe una mancanza del dovuto rispetto all’indissolubilità. Infatti negli Stati Uniti, dal 1971 al 1983, è stato concesso un processo molto semplificato, con la riduzione della figura del difensore del vincolo e l’effettiva eliminazione della doppia sentenza conforme. Con il tempo e non senza ragione, il processo per la dichiarazione di nullità del matrimonio è stato qualificato popolarmente come “divorzio cattolico”. In altre parole, nella percezione comune, mentre la Chiesa dichiarava l’indissolubilità del matrimonio nella sua dottrina, nella prassi permetteva a parti tenute da un legame matrimoniale di sposarsi con un’altra persona senza che fosse previamente dimostrata la nullità del vincolo matrimoniale precedente.
 
Nello stesso modo, se fosse possibile – ma non lo è – per il Romano Pontefice sciogliere un matrimonio rato e consumato, allora la verità dell’indissolubilità del matrimonio cadrebbe. Anche in quel caso la percezione popolare dovrebbe concludere che la Chiesa, in qualche modo, non è coerente nella sua dottrina.
 
Per quanto riguarda il rapporto tra la disciplina canonica e la dottrina, mi riferisco alla magistrale presentazione dell’insostituibile servizio del diritto canonico per la salvaguardia e la promozione della sana dottrina, che Papa Giovanni Paolo II ha fatto, specialmente alla luce dell’antinomianismo del periodo postconciliare, nella Costituzione Apostolica Sacrae disciplinae leges con la quale ha promulgato il Codice di Diritto Canonico nel 1983.
 
Il santo Pontefice descrisse la natura del diritto canonico, indicando il suo sviluppo organico dalla prima alleanza di Dio con il Suo santo popolo. Egli ricordò il « lontano patrimonio di diritto contenuto nei libri del Vecchio e Nuovo Testamento dal quale, come dalla sua prima sorgente, proviene tutta la tradizione giuridico-legislativa della Chiesa” 7. In particolare ha notato come Cristo Stesso ha dichiarato di non essere venuto per distruggere «il ricchissimo retaggio della Legge e dei Profeti» ma per dargli compimento 8. Il Signore infatti ci insegna che è la disciplina che apre la via alla libertà nell’amore di Dio e del prossimo. Così Papa San Giovanni Paolo II ha dichiarato : “In tal modo gli scritti del Nuovo Testamento ci consentono di percepire ancor più l’importanza stessa della disciplina e ci fanno meglio comprendere come essa sia più strettamente congiunta con il carattere salvifico della stessa dottrina evangelica” 9.
 
Egli ha articolato il fine del diritto canonico, cioè, il servizio della fede e della grazia, ricordando che, lontano da essere un ostacolo alla nostra vita in Cristo, la disciplina canonica salvaguarda e promuove la vita cristiana:
Stando così le cose, appare con chiarezza che il Codice non ha come scopo in nessun modo di sostituire la fede, la grazia, i carismi e soprattutto la carità dei fedeli nella vita della Chiesa. Al contrario, il suo fine è piuttosto di creare tale ordine nella società ecclesiale che assegnando il primato all’amore, alla grazia e ai carismi, rende più agevole contemporaneamente il loro organico sviluppo nella vita sia della società ecclesiale, sia anche delle singole persone che ad essa appartengono10 .
 
È evidente che la disciplina della Chiesa non può mai essere in conflitto con la dottrina che ci arriva in una linea ininterrotta dagli Apostoli. Infatti, come osservò Papa San Giovanni Paolo II, “in realtà, il Codice di diritto Canonico è estremamente necessario alla Chiesa”11 . In ragione del rapporto stretto e inseparabile tra la dottrina e il diritto, ha poi ricordato che il servizio essenziale del diritto canonico alla vita della Chiesa necessita che le leggi siano osservate e, al tale fine, “l’espressione delle norme fosse accurata, e perché esse risultassero basate su un solido fondamento giuridico, canonico e teologico”12.
 
 Sinodo
 
Considerazioni specifiche
 
L’Instrumentum laboris, nel n. 114, che corrisponde al n. 48 del documento finale della Assemblea dell’ottobre scorso propone due cambiamenti nella disciplina della Chiesa: 1) “la necessità di rendere più accessibili ed agili, possibilmente del tutto gratuite, le procedure per il riconoscimento dei casi di nullità”, e 2) “andrebbe considerata la possibilità di dare rilevanza al ruolo della fede dei nubendi in ordine alla validità del sacramento del matrimonio”13 .
 
1. La proposta di radicale modificazione del processo per la dichiarazione di nullità
La prima proposta assai diffusa di modificare radicalmente il processo per la dichiarazione di nullità del matrimonio, cosicché le parti in una causa di nullità possano ricevere più facilmente e più rapidamente una tale dichiarazione, ha già trovato una risposta, già prima dell’altra Assemblea sinodale, attraverso la legislazione papale sul processo canonico per l’esame delle accuse di nullità matrimoniale, emanata l’8 settembre. Non commento la nuova legislazione, ma tratto la questione per i principi coinvolti.
 
Nella sua presentazione al Concistoro Straordinario del 20 e 21 febbraio 2014, il Cardinale Walter Kasper ha asserito che il processo per la dichiarazione di nullità non è di diritto divino e perciò potrebbe essere radicalmente alterato14 . Egli ha suggerito un processo amministrativo, per esempio, un incontro del Vescovo o di un sacerdote designato dal Vescovo con una parte che accusa il suo matrimonio di nullità, in base al quale il Vescovo dichiarerebbe la nullità del matrimonio15 .
 
Mentre è vero che il processo nei suoi singoli elementi non è di diritto divino, un processo adatto a scoprire la verità del matrimonio accusato di nullità è assolutamente richiesto dalla legge divina. L’attuale processo è il frutto della plurisecolare esperienza della Chiesa circa il giusto trattamento di una accusa di nullità matrimoniale e, come ha magistralmente illustrato Papa Pio XII nella sua allocuzione alla Rota Romana nel 194416 , si compone di vari elementi tutti adatti a scoprire la verità delle situazioni di naufragio matrimoniale che sono normalmente assai complesse.
 
Per i casi più semplici, per esempio, per il caso di una persona che ha attentato il matrimonio quando era ancora legata ad un preesistente matrimonio, esiste un processo documentale, con la celerità appropriata. Come spiego nel mio contributo, alterare l’attuale processo senza rispetto della evoluzione storica dello stesso rischia di sottrarre al processo la possibilità di arrivare al suo giusto fine, un giudizio emanato con certezza morale, secondo la verità scoperta tramite lo stesso.
 
Sono stato per molti anni presso la Segnatura Apostolica, prima quale Difensore del Vincolo dal 1989 al 1995 e, poi, quale Prefetto dal 2008 fino al novembre dell’anno scorso. In modo consistente l’esperienza della Segnatura Apostolica insegna che, quando il tribunale ha personale ben preparato, le cause procedono senza ingiustificati ritardi. Allo stesso tempo, un processo per arrivare ad una decisione in una materia così importante e delicata ha, per necessità, i suoi tempi per raccogliere le prove, per esaminarle, e alla fine per emanare un giudizio con morale certezza. Con amarezza ho verificato molte volte che il Vescovo diocesano non ha curato sufficientemente la preparazione del personale necessario per il suo tribunale. In altre parole, non è il processo che ha bisogno di modifiche, ma la prassi di alcuni Vescovi di non provvedere per il tribunale gli operatori giusti e preparati.
 
 
2. La fede requisita per un valido consenso matrimoniale
 
La natura stessa ci insegna del matrimonio: l’abbandono della casa familiare da parte di un uomo e di una donna affinché possano, con l’aiuto di Dio, formare una nuova casa. Abbandonano le loro proprie famiglie per diventare “un’unica carne”, per formare una nuova famiglia17 . Quello che la natura ci insegna, quello che è iscritto in ogni cuore umano, è anche manifestato nel corpo dell’uomo e della donna. La stessa verità, rivelata nella natura, è anche rivelata nelle Sacre Scritture e insegnata dal Magistero. Non ci può essere nessuna contraddizione, infatti, tra quello che Dio ha rivelato attraverso la natura e quello che Egli ha rivelato nella Sua parola ispirata. Non ci può essere nessuna contraddizione tra la natura e la grazia, le quali ambedue hanno la loro origine in Dio e riflettono la Sua verità, bellezza e bontà, delle quali Egli ha dato una partecipazione alle Sue creature. L’uomo, sopra ogni altra creatura terrestre, partecipa dell’Essere di Dio, perché Dio ha creato l’uomo, maschio e femmina, a sua immagine18 .
 
Il matrimonio, istituto da Dio fin dall’inizio, ha sofferto gli effetti del peccato originale dal quale Cristo ci ha salvato nella Sua Incarnazione Redentiva. Ricordiamo come la prima manifestazione dello stato decaduto di Adamo e Eva è stata la loro vergogna19 . La Seconda Persona della Santissima Trinità, prendendo la nostra natura umana, ha purificato e elevato il matrimonio, costituendolo nella dignità di Sacramento, affinché gli sposi possano più facilmente e pienamente vivere secondo il piano di Dio voluto per loro fin dall’inizio.
 
Il matrimonio è una realtà naturale e fa parte della creazione di Dio. Con la sua istituzione Dio lo ha dotato delle caratteristiche naturali: un’unione tra un uomo e una donna che è esclusiva, permanente e aperta alla vita. Un’unione che manca o esclude una di queste proprietà non è un vero matrimonio nel senso naturale. Nella nuova alleanza, il matrimonio tra i battezzati è anche una realtà soprannaturale, un sacramento. Ma l’elevazione del matrimonio a sacramento non toglie la realtà naturale. Infatti, il matrimonio sacramentale mantiene tutte le sue proprietà naturali20 .
 
L’aggettivo “naturale” applicato al matrimonio può avere due sensi. Può riferirsi alla bellezza e integrità del matrimonio dall’inizio, dal momento della creazione dell’uomo e della donna da parte di Dio. Può anche riferirsi alla natura decaduta dell’uomo dopo il peccato originale, agli effetti del peccato originale che rendono più difficile per gli sposati di vivere la verità della loro unione coniugale.
 
La catechesi sulla grazia matrimoniale conferita sugli sposi è la chiave per affrontare l’attuale confusione nella Chiesa. In una società totalmente secolarizzata esiste la tendenza di vedere il matrimonio da un punto di vista puramente naturale, nel senso dello stato decaduto dell’uomo e così di ridurre l’insegnamento di Cristo sul matrimonio alla espressione di un ideale che è impossibile raggiungere per la maggioranza. Ma la verità è che Cristo, fedele alle Sue promesse, rimane sempre in mezzo a noi nella Chiesa21 . Egli non cessa mai di effondere in abbondanza la grazia divina nei nostri cuori, affinché noi possiamo vivere in Lui in ogni fibra del nostro essere, in ogni dimensione della nostra vita.
 
La nostra catechesi sul matrimonio deve essere centrata sulla replica di Cristo al tentativo dei Farisei di confonderLo sulla questione del divorzio. Dobbiamo ricordare anche che la catechesi centrata sull’insegnamento di Cristo è sempre accompagnata dalla Sua grazia a vivere la verità enunciata nel Suo insegnamento.
 
Il contratto matrimoniale è, per natura, sacro, perché è stato istituto da Dio per unire un uomo e una donna nel Suo amore fedele e duraturo del quale il frutto incomparabile è la procreazione ed educazione dei Suoi figli. Così, anche prima che Cristo elevasse il matrimonio alla dignità di sacramento, il matrimonio ha sempre coinvolto non soltanto gli sposi ma anche Dio, quale Autore vivo del matrimonio. Per questa ragione, il contratto matrimoniale è anche chiamato alleanza, perché è una fondamentale e più bella manifestazione dell’alleanza tra Dio e uomo, e, specialmente come insegna San Paolo nella Lettera agli Efesini, dell’alleanza tra Cristo, lo Sposo, e la Chiesa, Sua Sposa22 . Questo è il senso di chiamare matrimonio un sacramento naturale.
 
Deve essere allora chiaro che l’elevazione del matrimonio legittimo a sacramento non costituisce per gli sposi un nuovo contratto; il matrimonio continua ad essere costituito dal loro originale atto del consenso matrimoniale. Allo stesso tempo è chiaro che la validità del consenso matrimoniale dei battezzati non dipende dal livello della loro fede nel Sacramento del matrimonio. È stato suggerito che molti matrimoni sono nulli per la mancanza di fede o per la fede insufficiente nel Sacramento del matrimonio. La mancanza o la debolezza della fede di uno o ambedue gli sposi può significare che uno o ambedue non rispondono pienamente alla grazia del Sacramento, ma certamente non rende il matrimonio nullo.
 
La sacramentalità, applicata al matrimonio, deve essere giustamente intesa. Talvolta si parla della sacramentalità come una qualche addizione al matrimonio per renderlo cristiano, ma questo non è vero. La sacramentalità non è un elemento o una proprietà del matrimonio. È piuttosto la forza soprannaturale che permea e vivifica ognuno degli elementi e proprietà del matrimonio, elevandoli all’ordine della efficacia soprannaturale. La sacramentalità coincide con il matrimonio stesso, che, per il Sacramento del battesimo, fa parte dell’economia della salvezza23 .
 
Chiaramente è la fede e il battesimo che fanno sacramentale il matrimonio. Il matrimonio è sacramentale quando gli sposi sono vivi in Cristo per il battesimo. Così Papa San Giovanni Paolo II ha insegnato nella Esortazione postsinodale Familiaris Consortio:
Infatti, mediante il battesimo, l'uomo e la donna sono definitivamente inseriti nella Nuova ed Eterna Alleanza, nell'Alleanza sponsale di Cristo con la Chiesa. Ed è in ragione di questo indistruttibile inserimento che l'intima comunità di vita e di amore coniugale fondata dal Creatore, viene elevata ed assunta nella carità sponsale del Cristo, sostenuta ed arricchita dalla sua forza redentrice24 .
 
In altre parole, il battesimo dà alla persona un nuovo rapporto ontologico con Dio. Il matrimonio dà ad un uomo e a una donna un nuovo rapporto con se stessi. Se scelgono liberamente di stabilire questo nuovo rapporto tra se stessi, questo riguarda anche il già esistente rapporto ontologico con Dio. Quello che succede supera la loro volontà. Infatti, l’unico modo con il quale due cristiani che si sposano potrebbero veramente escludere la sacramentalità sarebbe quello di cessare di essere cristiani – ma questo non lo possono fare. La volontà umana non è onnipotente, non ha il potere di cambiare l’ordine dell’essere stabilito da Cristo, ma deve cooperare con lui25 .
 
È sufficiente che gli sposi intendano fare quello che la Chiesa intende, perché gli sposi stessi, non la Chiesa, sono i ministri e i recipienti del Sacramento. L’intenzione richiesta per il valido conferimento del Sacramento del matrimonio è semplicemente l’intenzione della realtà naturale, cioè l’intenzione di sposarsi. Se questa è la loro intenzione, ambedue vivendo in Cristo, ricevono quello che intendono elevato, anche senza che si rendano conto, a livello sacramentale, arricchito e trasformato dalla grazia. Gli sposi devono avere l’intenzione di sposarsi. Per quanto riguarda la sacramentalità, non è richiesta alcuna ulteriore intenzione26 .
 
Nell’allocuzione alla Rota Romana del 1º febbraio 2001, Papa San Giovanni Paolo II ha spiegato sinteticamente l’argomento al riguardo. Vale la pena di citare la sua chiara spiegazione:
Quasi all’inizio del mio pontificato, dopo il Sinodo dei Vescovi sulla famiglia del 1980 nel quale fu trattato, mi sono pronunciato al riguardo nella Familiaris consortio, scrivendo: «Il sacramento del matrimonio ha questo di specifico fra tutti gli altri: di essere il sacramento di una realtà che già esiste nell’economia della creazione, di essere lo stesso patto coniugale istituito dal Creatore al principio». Di conseguenza, per identificare quale sia la realtà che già dal principio è legata all’economia della salvezza e che nella pienezza dei tempi costituisce uno dei sette sacramenti in senso proprio della Nuova Alleanza, l’unica via è quella di rifarsi alla realtà naturale che si è presentata dalla Scrittura nella Genesi. È ciò che ha fatto Gesù parlando dell’indissolubilità del vincolo coniugale, ed è ciò che ha fatto San Paolo illustrando il carattere di «mistero grande» che ha il matrimonio «in riferimento a Cristo e alla Chiesa».
 
Del resto dei sette sacramenti il matrimonio, pur essendo un «signum significans et conferens gratiam», è il solo che non si riferisce ad un’attività specificamente orientata al conseguimento di fini direttamente soprannaturali. Il matrimonio, infatti, ha come fini, non solo prevalenti ma propri «indole sua naturali», il bonum coniugum e la prolis generatio et educatio.
In una diversa prospettiva, il segno sacramentale consisterebbe nella risposta di fede e vita cristiana dei coniugi, per cui esso sarebbe privo di una consistenza oggettiva che consenta di annoverarlo tra i veri sacramenti cristiani. Perciò, l’oscurarsi della dimensione naturale del matrimonio, con il suo ridursi a mera esperienza soggettiva, comporta anche l’implicita negazione della sua sacramentalità. Per contro, è proprio l’adeguata comprensione di questa sacramentalità nella vita cristiana ciò che spinge verso una rivalutazione della sua dimensione naturale.
 
D’altra parte, l’introdurre per il sacramento requisiti intenzionali o di fede che andassero al di là di quello di sposarsi secondo il piano divino del «principio» – oltre ai gravi rischi che ho indicato nella Familiaris consortio: giudizi infondati e discriminatori, dubbi sulla validità di matrimoni già celebrati, in particolare da parte di battezzati non cattolici – , porterebbe inevitabilmente a voler separare il matrimonio dei cristiani da quello delle altre persone. Ciò si opporrebbe profondamente al vero senso del disegno divino, secondo cui è proprio la realtà creazionale che è un «mistero grande» in riferimento a Cristo e alla Chiesa27 .
 
Dal punto di vista psicologico, queste parole possono essere difficili da capire ed accettare. La loro comprensione dipende dalla comprensione dell’effetto ontologico, dal carattere sacramentale impresso nell’anima dal Sacramento del battesimo.
 
Certamente, lo sposo cristiano deve intendere quello che la Chiesa intende, che non è differente, nella sua essenza, dal sacramento naturale, se anche è arricchito e perfezionato dalla grazia sacramentale. Se quelli che si preparano a sposarsi dimostrano che non intendono quello che la Chiesa intende, poi, come ci ha insegnato Papa San Giovanni Paolo II nella Familiaris consortio, “il pastore delle anime non può ammetterli alla celebrazione”28 .
 
In questo senso si deve osservare che un argomento forte per la validità di un matrimonio celebrato nella Chiesa è il rito stesso, specialmente gli elementi centrali del rito, che tutti sottolineano la natura del patto matrimoniale “con cui l’uomo e la donna stabiliscono tra loro la comunità di tutta la vita, per sua natura ordinata al bene dei coniugi e alla generazione e educazione della prole”29 , e le sue proprietà essenziali, cioè l’unità e l’indissolubilità30 .
 
Matrimonio 
 
3. Nota sulla “via penitenziale”
 
Il tempo non mi permette di affrontare una discussione ampia della “via penitenziale” che è presentata nei nn. 122 e 123 dell’Instrumentum Laboris31 . Tale “via penitenziale” ha un carattere giuridico perché tocca la realtà pubblica del matrimonio. Infatti, la “via penitenziale”, come proposta non è stata mai parte della disciplina canonica della Chiesa Cattolica, ma sembra essere una versione della prassi nelle Chiese Ortodosse. La Relatio Synodi, n. 122 dell’Instrumentum Laboris, la descrive come “una accoglienza non generalizzata alla mensa eucaristica, in alcune situazioni particolari ed a condizioni ben precise, soprattutto quando si tratta di casi irreversibili e legati ad obblighi morali verso i figli che verrebbero a subire sofferenze ingiuste” 32.
 
La “via penitenziale” soffre di tutte le difficoltà che la prassi delle Chiese Ortodosse soffre. Al tale riguardo, mi riferisco all’eccellente studio della questione della prassi ortodossa di S.E.R. Mons. Cyril Vasil’, S.I., Segretario della Congregazione per le Chiese Orientali, nel libro Permanere nella verità di Cristo: Matrimonio e comunione nella Chiesa Cattolica33 .
 
Per il momento, osservo soltanto che è molto difficile capire come la “via penitenziale” è coerente con la verità insegnata da Cristo sul caso dei divorziati che attentano il matrimonio. È anche difficile capire come è veramente penitenziale, perché esclude l’intenzione ferma di emendare la vita, che è essenziale alla penitenza.
 
Si deve anche chiarire il senso dei “casi irreversibili”, perché la terminologia in se stessa non è coerente con la realtà della grazia conferita con il consenso matrimoniale. Alla fine, senza, in nessun senso, sottovalutare la sofferenza dei bambini in tali situazioni, non si può dire che la loro sofferenza è ingiusta, come se l’insegnamento della verità di Cristo generasse situazioni di ingiustizia. È piuttosto il frutto naturale della situazione dei loro genitori. 
 
Conclusione
 
Ci sono altri aspetti canonici della discussione sinodale che potrei segnalare. Ho voluto almeno indicare le considerazioni più centrali.
 
Per concludere: viviamo in un tempo nel quale il matrimonio è sotto un attacco veramente feroce, che cerca di offuscare e macchiare la bellezza sublime dello stato matrimoniale come Dio lo ha voluto dall’inizio, dalla creazione. Il divorzio è diventato comunissimo, come è anche comunissima la pretesa di rimuovere dall’unione coniugale, con ogni mezzo esterno, la sua essenza procreativa. E adesso la cultura è andata ancora oltre nel suo affronto a Dio e alla Sua legge, pretendendo di dare il nome di matrimonio ai rapporti sessuali tra persone dello stesso sesso.
 
Perfino nella Chiesa c’è chi oscura la verità dell’indissolubilità del matrimonio. Ci sono anche quelli che negano che gli sposati ricevono la grazia particolare per vivere eroicamente un amore fedele, duraturo e procreativo, mentre il Signore stesso ci ha assicurato che Dio dà agli sposati la grazia per vivere quotidianamente la loro vita, il mistero della loro unione, secondo la verità evangelica.
 
Nella attuale situazione, la testimonianza della Chiesa allo splendore della verità del matrimonio deve essere limpida e coraggiosa. Una parte, forse minima ma certamente essenziale, è il rispetto per l’aspetto giuridico del matrimonio. È impossibile che la Chiesa salvaguardi e promuova la vita matrimoniale senza osservare la giustizia, senza la quale non ha senso parlare dell’amore, che è l’essenza del matrimonio e che san Paolo ha chiamato un grande mistero perché è una partecipazione nell’amore di Cristo, Sposo, per la Chiesa, Sua Sposa34.
 
 
 
*Patrono del Sovrano Militare Ordine di Malta, questo pubblicato da La Nuova Bussola Quotidiana è il suo intervento nell'ambito di: Permanere nella Verità di Cristo, Convegno Internazionale in preparazione del Sinodo sulla famiglia, Angelicum - Pontificia Università S. Tommaso d’Aquino, 30 settembre 2015
 
 
 
NOTE
  1. “Can. 342 - Synodus Episcoporum coetus est Episcoporum qui, ex diversis orbis regionibus selecti, statutis temporibus una conveniunt ut arctam coniunctionem inter Romanum Pontificem et Episcopos foveant, utque eidem Romano Pontifici ad incolumitatem incrementumque fidei et morum, ad disciplinam ecclesiasticam servandam et firmandam consiliis adiutricem operam praestant, necnon quaestiones ad actionem Ecclesiae in mundo spectantes perpendant.” Versione italiana: Codice di diritto canonico commentato, 3ª ed. Riveduta, ed. Redazione di Quaderni di diritto ecclesiale (Milano: Àncora Editrice, 2009). [CDCC].
  2. “Haec Sacrosancta Synodus, Concilii Vaticani primi vestigia premens, cum eo docet et declarat Iesum Christum Pastorem aeternum sanctam aedificasse Ecclesiam, missis Apostolis sicut Ipse missus erat a Patre (cfr. Io. 20, 21); quorum successores, videlicet Episcopos, in Ecclesia sua usque ad consummationem saeculi pastores esse voluit. Ut vero Episcopatus ipse unus et indivisus esset, beatum Petrum ceteris Apostolis praeposuit in ipsoque instituit perpetuum ac visibile unitatis fidei et communionis principium et fundamentum”. Sacrosanctum Concilium Oecumenicum Vaticanum II, Constitutio dogmatica Lumen gentium, “De Ecclesia”, 21 Novembris 1964, Acta Apostolicae Sedis 57 (1965), 22, n. 18. Versione italiana: Enchiridion Vaticanum, vol. 1, pp. 157 e 159, n. 329.
  3. “… «superiorem modum» ordinariae vitae christianae”. Ioannes Paulus PP. II, Epistula Apostolica Novo millennio ineunte, “Magni Iubilaei anni MM sub exitum”, 6 Ianuarii 2001, Acta Apostolicae Sedis 93 (2001), 288, n. 31. [NMI]. Versione italiana: EV, vol. 20, p. 69, n. 31. [NMIIt].
  4. “… quod de Evangelio derivatur semper vivaque Traditione.” NMI, 285, n. 29. Versione italiana: NMIIt, p. 63, n. 58.
  5. “… christiana enim familia est prima communitas, cuius est Evangelium personae humanae crescenti annuntiare eamque progrediente educatione et catechesi ad plenam maturitatem humanam et christianam perducere.” Ioannes Paulus PP. II, Adhortatio Apostolica Familiaris consortio, “De Familiae Christianae muneribus in mundo huius temporis”, 82, n. 2. [FC]. Versione italiana: Enchiridion Vaticanum, vol. 7, p. 1391, n. 1525. [FCIt].
  6. “Can. 1141 - Matrimonium ratum et consummatum nulla humana potestate nullaque causa, praeterquam morte, dissolvi potest”. Versione italiana: CDCC.
  7. “... longinqua illa hereditas iuris, quae in libris Veteris et Novi Testamenti continetur, ex qua tota traditione iuridica et legifera Ecclesiae, tamquam a suo primo fonte, originem ducit.” Ioannes Paulus PP. II, Constitutio Apostolica Sacrae disciplinae leges, 25 Ianuarii 1983, Acta Apostolicae Sedis 75, Pars II (1983), p. x. [SDL]. Versione italiana: Codice di Diritto Canonico commentato, ed. Redazione di Quaderni di diritto ecclesiale, 3ª ed. riv. (Milano: Àncora Editrice, 2009), p. 61. [SDLIt].
  8. Cf. Mt 5, 17.
  9. “Sic Novi Testamenti scripta sinunt ut nos multo magis percipiamus hoc ipsum disciplinae momentum, utque ac melius intellegere valeamus vincula, quae illud arctiore modo contingunt cum indole salvifica ipsius Evangelii doctrinae.” SDL, pp. x-xi. Versione italiana: SDLIt, p. 63.
  10. “Codex eo potius spectat, ut talem gignat ordinem in ecclesiali societate, qui, praecipuas tribuens partes amori, gratiae atque charismati, eodem tempore faciliorem reddat ordinatam eorum progressionem in vita sive ecclesialis societatis, sive etiam singulorum hominum, qui ad illam pertinent.” SDL, p. xi. Versione italiana: SDLIt, p. 63.
  11. “Ecclesiae omnino necessarius est.” SDL, p. xii. Versione italiana: SDLIt, p. 64.
  12. “... canonicae leges suapte natura observantiam exigent…accurate fieret normarum expressio…in solido iuridico, canonico ac theologico fundamento inniterentur.”SDL, p. xiii. Versione italiana: SDLIt, p. 66.
  13. Sinodo dei Vescovi, XIV Assemblea Generale Ordinaria, “La vocazione e la missione della famiglia nella Chiesa e nel mondo contemporaneo”, Instrumentum Laboris (Città del Vaticano: Segreteria Generale del Sinodo dei Vescovi e Libreria Editrice Vaticana, 2015), p. 64, n. 114. [IL] 
  14. Cf. Walter Kasper, Il vangelo della famiglia (Brescia: Edizioni Queriniana, 2014), p. 45. [Walter Kasper].
  15. Cf. Walter Kasper, p. 45.
  16. Cf. Pius PP. XII, Allocutio, “Ad Praelatos Auditores ceterosque officiales et administros Tribunalis S. Romanae Rotae necnon eiusdem Tribunalis advocatos et procuratores,” 2 Octobris 1944, Acta Apostolicae Sedis 36 (1944), 281-290.
  17. Cf. Gen 2, 24; Mt 19, 5; Mc 10, 7; 1Cor 6, 16; Ef 5, 31.
  18. Cf. Gen 1, 27.
  19. Cf. Gen 3, 7.
  20. Cf. Cormac Burke, The Theology of Marriage: Personalism, Doctrine, and Canon Law (Washington, DC: The Catholic University of America Press, 2015), pp. 1-2. [Cormac Burke].
  21. Cf. Mt 28, 20
  22. Cf. Ef 5, 21-32
  23. Cf. Ef 5, 21-32
  24. FC, p. 95, n. 13. Versione italiana: FCIt, p. 1415, n. 1568
  25. Cf. Cormac Burke, p. 6
  26. Cf. Cormac Burke, p. 11
  27. Ioannes Paulus PP. II, Allocutio “Ad Romanae Rotae tribunal,” 1 Februarii 2001, Acta Apostolicae Sedis 93 (2001), 363-364, n. 8
  28. FC, p. 165, n. 68. Versione italiana: FCIt, p. 1739, n. 68
  29. Can. 1055, § 1
  30. Cf. can. 1056
  31. Cf. IL, pp. 67-68, nn. 122-123
  32. IL, p. 67, n. 122
  33. Cf. Cyril Vasil’, Separazione, divorzio, scioglimento del vincolo matrimoniale e seconde nozze. Approcci teologici e pratici delle Chiese Orientali, Permanere nella verità di Cristo. Matrimonio e comunione nella Chiesa cattolica, ed. Robert Dodaro (Siena: Edizioni Cantagalli, 2014), pp. 87-118
  34. Cf. Ef 5, 32




http://www.lanuovabq.it/it/ 07-10-2015





 

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